Art. 54.

      1. Per gli atti in materia civile e amministrativa, a richiesta del pubblico ministero o di una amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario soltanto l'indennità di trasferta o le spese postali, se la notificazione avviene a mezzo del servizio postale. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono prenotati a debito.
      2. I diritti e le indennità di trasferta per atti compiuti nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad eseguire gratuitamente sono tuttavia ripetibili

 

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a carico dei privati che sono condannati alle spese del giudizio.